|  | Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e
  della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel.
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Roma, 9 settembre
2014
Circolare n. 155/2014
Oggetto: Autotrasporto –
Finanziamenti per formazione professionale – Scadenza del 15 ottobre 2014 –
DD.MM. 19.6.2014 e 7.7.2014 su G.U. n.208 dell’8.9.2014.
Entro il 15 ottobre
2014 le imprese di autotrasporto merci in conto terzi possono presentare
istanza di finanziamento di progetti formativi.
Si tratta, com’è
noto, di una misura operativa già da alcuni anni che nell’attuale edizione gode
di uno stanziamento pari a 10 milioni di euro.
Soggetti beneficiari – Possono
presentare domanda di finanziamento le imprese nazionali di autotrasporto di
merci in conto terzi, e loro cooperative e consorzi, regolarmente iscritte al
REN (ovvero all’Albo nel caso di imprese che esercitano l’attività
esclusivamente con veicoli di peso fino a 1,5 tonnellate). La formazione deve
essere rivolta a titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti e addetti
regolarmente inquadrati nel CCNL. Non è finanziabile la formazione obbligatoria
(es. corsi per l’accesso alla professione, corsi CQC, corsi patente, ecc.).
Ciascuna impresa può presentare una sola istanza di finanziamento.
Enti attuatori – Possono essere
proposti per il finanziamento piani formativi aziendali, interaziendali,
territoriali e strutturati per filiera; i soggetti attuatori devono essere enti
di diretta emanazione di associazioni presenti nel Comitato Centrale dell’Albo,
ovvero essere associazioni temporanee di imprese o di scopo comprendenti i
suddetti enti.
Misura del finanziamento – Il contributo
massimo erogabile per l’attività formativa è pari a 150 mila euro per impresa,
ed è limitato a determinati massimali: non più di 30 ore di formazione per
singolo soggetto; non oltre 120 euro/ora per compenso ai docenti; non oltre 30
euro/ora per compenso tutor; non oltre il 20% del totale dei costi ammissibili
può essere destinato a servizi di consulenza; la formazione a distanza non può
superare il 10% del totale delle ore di formazione. L’erogazione del contributo
avverrà al termine della realizzazione del progetto formativo.
Durata dei progetti formativi – La formazione non
dovrà essere avviata prima del 31 dicembre 2014 e dovrà terminare entro il 21
giugno 2015; entro il 28 giugno 2015 dovrà essere inviata la relativa
rendicontazione. Sono finanziabili costi di preparazione ed elaborazione del
piano formativo sostenuti antecedentemente all’inizio della formazione, ma
comunque dopo la pubblicazione del decreto in esame (8 settembre).
Modelli per le istanze – Le richieste di
finanziamento devono essere redatte – a pena di inammissibilità – utilizzando il
modello approvato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, compilando tutti i
campi d interesse e allegando tutta la documentazione prevista. La
presentazione deve avvenire entro il 15 ottobre prossimo al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e
per l’intermodalità, via Giuseppe Caraci 36, 00157 Roma; è ammessa la
Raccomandata con Ricevuta di Ritorno, ovvero la consegna a mano. L’eventuale
inammissibilità delle richieste viene comunicata entro fine novembre da RAM
(Rete Autostrade Mediterranee Spa), la società che gestisce le istruttorie per
conto del Ministero.
| Daniela Dringoli | Per
  riferimenti confronta circ.re conf.le n. 141/2013
   | 
| Responsabile di
  Area | Allegati
  due | 
|  | D/d | 
| © CONFETRA – La riproduzione
  totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti
  alla Confetra. | |
G.U. n.208 dell’8.9.2014
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
DECRETO 19 giugno 2014  
Modalita' per l'erogazione
dei contributi a favore  delle  iniziative
per  la 
formazione  professionale  nel 
settore  dell'autotrasporto.
                  IL
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                          
E DEI TRASPORTI 
                             
Decreta: 
 
                               Art. 1 
         Finalita', beneficiari e intensita'
del contributo 
  1. Le risorse da
destinare all'agevolazione  per  nuove 
azioni  di
formazione  
professionale   specifica   o  
generale   nel   settore
dell'autotrasporto  
di   cui   al  
presente   decreto,    ammontano
complessivamente ad euro 10 milioni, per effetto dell'art.  1, 
comma
1, lettera c), del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle
finanze, prot. 224 in data 20 maggio 2014. 
  2. I soggetti
destinatari della  presente  misura 
incentivante  e,
quindi, delle azioni di formazione professionale, sono le
imprese  di
autotrasporto di merci per conto di  terzi, 
i  cui  titolari, 
soci,
amministratori, nonche' dipendenti o addetti purche'  inquadrati 
nel
Contratto Collettivo Nazionale 
Logistica,  Trasporto  e 
Spedizioni,
partecipino   ad   iniziative  
di   formazione    o    aggiornamento
professionale, 
generale  o  specifico, 
volte  all'acquisizione   di
competenze adeguate alla gestione d'impresa ed alle nuove
tecnologie,
allo  scopo  di 
promuovere   lo   sviluppo  
della   competitivita',
l'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di  sicurezza 
sul
lavoro,  con  esclusione 
dei   corsi   di  
formazione   finalizzati
all'accesso alla professione di autotrasportatore e  all'acquisizione
o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per
l'esercizio di
una determinata attivita' di autotrasporto. 
  3. Le iniziative di cui
al comma 1 sono realizzate attraverso piani
formativi aziendali, interaziendali, territoriali o  strutturati 
per
filiere, con riferimento alle attivita' di cui all'art. 1,  comma 
2,
del decreto ministeriale 6 novembre 2009, nel rispetto dei  requisiti
previsti all'art. 2 del presente decreto. Indipendentemente dal
piano
formativo  proposto,  potranno 
essere   oggetto   di  
finanziamento
esclusivamente le attivita' di formazione dirette ai destinatari  che
possiedano i requisiti richiesti al precedente comma 2. 
  4. Ai fini del
finanziamento, l'attivita' formativa 
potra'  essere
avviata soltanto a partire dal 1° dicembre 2014 e  va 
in  ogni  caso
terminata entro e non oltre il termine di cui al successivo  art. 
3,
comma  3.  Potranno 
essere  ammessi   costi  
di   preparazione   ed
elaborazione del piano formativo anche se antecedenti  a 
tale  data,
purche' successivi alla data di pubblicazione in  Gazzetta 
Ufficiale
del presente decreto. 
  5. Ai fini  dell'erogazione  del 
contributo  di  cui 
al  presente
decreto,  
l'intensita'   massima   del  
contributo,   le   relative
maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in base
a  quanto
previsto  dall'art.  31 
del  Regolamento  generale 
in  materia   di
esenzione dagli aiuti di Stato adottato dalla Commissione
europea  in
data 21 maggio 2014. 
                               Art. 2 
          Termine di proposizione delle domande
e requisiti 
  1. Possono proporre
domanda di accesso ai contributi: 
    a) le imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi aventi
sede  principale  o 
secondaria  in  Italia 
iscritte   al   Registro
Elettronico Nazionale istituito dal Regolamento (CE) n.
1071/2009 del
Parlamento europeo e  del  Consiglio 
del  21  ottobre 
2009  ovvero,
relativamente alle imprese che esercitano esclusivamente
con  veicoli
di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, all'Albo
nazionale  degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi; 
    b) le strutture societarie
iscritte nella  sezione  speciale 
del
predetto Albo ai sensi del comma 5-bis dell'art. 1 del  decreto-legge
6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30
marzo 1987, n. 132, risultanti dall'aggregazione delle imprese
di cui
al precedente punto a), costituite a norma del  libro 
V  titolo  VI,
capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II  e 
II-bis,  del
codice civile, limitatamente alle imprese di autotrasporto  di 
merci
per conto di terzi iscritte nella citata sezione speciale
dell'Albo. 
  2. Ogni impresa
richiedente, anche se associata ad un consorzio o a
una cooperativa, deve rispettare quanto previsto dall'art. 1,
comma 2
e dal comma 1 del presente articolo, puo' presentare una sola
domanda
di contributo e, a tal fine, puo' conferire delega alla
presentazione
della domanda di ammissione al contributo al soggetto
prescelto  come
attuatore dell'azione formativa, fermo restando che
l'erogazione  del
contributo avverra' esclusivamente a favore dell'impresa
medesima. 
  3. Le domande,
redatte  utilizzando  esclusivamente  -  a  pena 
di
inammissibilita' - il modulo che si allega, come parte
integrante, al
presente decreto (Allegato 1), riempiendo tutti i campi di  interesse
e corredandole di tutta la documentazione ivi prevista, devono
essere
presentate successivamente alla data di  pubblicazione 
del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale ed entro il termine  perentorio 
del
15 settembre 2014 al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti -
Direzione generale per il trasporto stradale e per  l'intermodalita',
Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con
avviso
di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la  Direzione
generale medesima. In tale ultima ipotesi,  l'ufficio 
di  segreteria
della Direzione generale rilascera' ricevuta  comprovante 
l'avvenuta
consegna. 
  4. Nella domanda devono
essere obbligatoriamente indicati - a 
pena
di inammissibilita' - gli elementi previsti dall'art. 5, comma
1, del
decreto del Presidente 
della  Repubblica  29 
maggio  2009,  n.  83,
nonche' il soggetto attuatore delle azioni  formative, 
conformemente
all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della  Repubblica 
29
maggio 2009, n.  83,  il 
quale  non  potra' 
in  alcun  caso 
essere
modificato. In nessun caso l'ente  attuatore 
designato  puo'  a  sua
volta delegare una o piu' operazioni inerenti all'attivita'
formativa
a soggetti che non siano 
in  possesso  dei 
requisiti  previsti  dal
citato  all'art.  3, 
comma  2,  del 
decreto  del  Presidente 
della
Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pena l'esclusione del
progetto  dal
finanziamento. Ove la domanda sia proposta dai soggetti di  cui 
alla
lettera b) del comma 1 del presente articolo, dovra' essere  allegato
obbligatoriamente - a  pena 
di  inammissibilita'  - 
l'elenco  delle
imprese partecipanti all'attivita'  formativa, 
con  indicazione  del
numero di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale
istituito  dal
Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese che
esercitano
esclusivamente con veicoli di massa complessiva conto di terzi
fino a
1,5 tonnellate, all'Albo nazionale degli  autotrasportatori  di 
cose
per conto di terzi. Durante lo svolgimento  dell'attivita'  formativa
non sono ammesse sostituzioni 
di  imprese  associate 
o  consorziate
superiori al 10% dei partecipanti, come risultanti dall'elenco
di cui
al periodo che precede. 
  5. Il  contributo 
massimo  erogabile  per 
l'attivita'  formativa,
fissato in euro 150.000 per impresa o, nel caso di
raggruppamento  di
imprese, per ogni impresa che all'interno del  raggruppamento  stesso
concretamente partecipi all'attivita' formativa, e' comunque
limitato
ai seguenti massimali: 
    Ore di formazione:
trenta per ciascun partecipante; 
    Compenso della docenza
in aula: centoventi euro/ora; 
    Compenso dei tutor:
trenta euro/ora; 
    Servizi di consulenza
a qualsiasi titolo prestati: 20% del totale
dei costi ammissibili. 
  Relativamente ad ogni
progetto formativo la formazione  a  distanza
non potra' superare il 10% del totale delle ore di formazione. 
  6.  Alla 
domanda  dovranno   essere  
allegati   -   a  
pena   di
inammissibilita' - un programma del corso comprendente le
materie  di
insegnamento, la durata dello stesso e il  numero 
complessivo  delle
ore di insegnamento, il numero dei  destinatari 
dell'iniziativa,  il
preventivo  della  spesa 
(suddiviso  per   formazione  
generale   e
formazione specifica e nelle seguenti voci: costi  della 
docenza  in
aula, costi dei tutor, altri costi per l'erogazione della
formazione,
spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al  progetto,
ammortamento degli strumenti e delle attrezzature  per 
la  quota  da
riferire al loro uso esclusivo per il progetto di  formazione, 
costi
dei  servizi  di  
consulenza   relativi   all'iniziativa   formativa
programmata, costi di  personale  dei 
partecipanti  al  progetto 
di
formazione e spese generali indirette, secondo le  modalita' 
dettate
dall'art. 31 del Regolamento generale in materia di  esenzione 
dagli
aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea in data  21 
maggio
2014) e il calendario del corso (giorno, ora e sede ove si
svolge  il
corso medesimo). Qualsiasi 
modifica  di  uno 
o  piu'  elementi 
del
calendario del corso o 
spostamento  della  sede 
dello  stesso  deve
essere   comunicata    all'indirizzo    incentivoformazione@ramspa.it
perentoriamente almeno tre giorni  prima 
rispetto  alla  prima 
data
utile che si intende modificare, fatti salvi comprovati casi di
forza
maggiore, pena l'esclusione del progetto. 
                               Art. 3 
         Attivita' istruttoria ed erogazione
dei contributi 
  1.  Per 
i   profili   connessi  
all'espletamento   dell'attivita'
istruttoria 
finalizzata  all'erogazione  dei  
contributi   per   la
formazione professionale il 
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  si  avvale, 
mediante  apposita  convenzione, 
della  Rete
Autostrade Mediterranee S.p.A. (RAM). 
  2. La Commissione
istituita ai sensi  dell'art.  5, 
comma  2,  del
decreto del Presidente 
della  Repubblica  29 
maggio  2009,  n.  83,
avvalendosi della Societa' RAM, procede entro la data del 28
novembre
2014  alla  verifica 
dei  requisiti  di 
ammissibilita'  e  comunica
l'eventuale inammissibilita'. Sono inammissibili le istanze: 
    a) per le quali la
domanda di finanziamento risulti non 
conforme
o carente anche di uno solo 
dei  requisiti  previsti 
ai  precedenti
articoli; 
    b)  per 
le  quali  le 
dichiarazioni 
autocertificate  risultino
mancanti o non conformi o carenti anche di  uno 
solo  dei  requisiti
previsti; 
    c) pervenute oltre i
termini previsti; 
    d) presentate da
imprese, anche se associate ad un consorzio o 
a
una cooperativa, che hanno gia' inoltrato una istanza; 
    e) nelle  quali 
il  preventivo  della 
spesa  formulato  risulti
difforme dai massimali stabiliti all'art. 2, comma 5; 
    f) nelle quali
l'impresa beneficiaria o il soggetto attuatore non
risultino conformi a quanto richiesto dall'art. 2. 
  Qualora in esito
all'istruttoria di  ammissibilita'  emergano 
vizi
che possano determinare l'inammissibilita' della domanda,
l'attivita'
formativa non potra' essere avviata fino al completamento
della  fase
procedimentale prevista dall'art. 10-bis della legge 7  agosto 
1990,
n. 241. 
  Resta  fermo 
che,  anche  in 
caso  di  ammissibilita',   non  
e'
riconosciuto in favore dell'impresa l'importo del preventivo di
spesa
formulato, che verra' considerato  quale 
massimale,  mentre  per  il
riconoscimento del contributo si procedera' alla verifica  dei 
costi
rendicontati e del mantenimento in  capo 
all'impresa  dei  requisiti
previsti. 
  3. L'erogazione del
contributo per le iniziative formative avverra'
al termine della realizzazione del  progetto 
formativo,  che  dovra'
essere completato entro il termine perentorio  del 
22  Maggio  2015.
Entro e non oltre la data del 29 maggio 2015 dovra'  essere 
inviata,
con le medesime modalita' previste  all'art. 
2  comma  3, 
specifica
rendicontazione dei costi sostenuti, secondo il  preventivo 
allegato
alla domanda, risultanti dalle fatture in originale o copia
conforme,
accompagnate da idonea documentazione contabile attestante  la 
prova
certa del loro pagamento, indicate in  apposito 
elenco,  ovvero  con
fatture pro-forma unitamente ad una garanzia  fideiussoria 
«a  prima
richiesta», che l'impresa istante stipula a favore dello  Stato, 
per
il  periodo  di 
un  anno,  per 
l'esatto   pagamento   delle  
spese
rendicontate -  e  non 
ancora  pagate  - 
a  fronte  dell'iniziativa
formativa effettuata, IVA inclusa. Per la data di invio fara'
fede il
timbro postale o  la  ricevuta 
del  Ministero  qualora 
la  consegna
avvenga a mano. 
  A tale documentazione
dovra' essere allegata una relazione di 
fine
attivita' sottoscritta dall'impresa o da soggetto munito di  espressa
delega,  dalla  quale 
si  evinca  la 
corrispondenza  con  il 
piano
formativo presentato e con i costi preventivati ovvero i motivi
della
mancata corrispondenza. Dovranno, inoltre, essere allegati i
seguenti
documenti: 
    1. Elenco dei
partecipanti con, in caso di dipendenti ed addetti,
indicazione del Contratto di lavoro applicato. In caso  di 
strutture
di cui all'art. 2, comma 1, 
lettera  b),  andra' 
allegato  l'elenco
completo  delle  aziende 
partecipanti  al  progetto 
formativo,  con
relativo codice partita 
IVA  e  numero 
di  iscrizione  al 
Registro
elettronico nazionale delle imprese che esercitano la
professione  di
trasportatore su strada (ovvero all'Albo degli  autotrasportatori  di
cose per conto di terzi per le imprese che esercitano  esclusivamente
con  veicoli  di 
massa  complessiva  a 
pieno  carico  fino 
a   1,5
tonnellate),  e,  per 
ciascuna  di  esse, 
il  numero   di  
singoli
partecipanti e,  in  caso 
di  dipendenti  ed 
addetti,  il  relativo
Contratto di lavoro applicato; 
    2. Dettaglio  dei 
costi  per  singole 
voci  relativamente  alla
formazione generale e/o specifica; 
    3. Documentazione
comprovante l'eventuale presenza di 
lavoratori
svantaggiati o disabili; 
    4. Documentazione
comprovante  la  caratteristica  di 
piccola  o
media impresa; 
    5. Calendario
definitivo dei corsi svolti; 
    6. Registri di  presenza 
firmati  dai  partecipanti 
e  vidimati
dall'ente attuatore; 
    7. Tracciati della
formazione svolta in modalita' e-learning; 
    8. Dichiarazione
dell'ente  di  formazione, 
resa  ai  sensi 
del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre 
2000,  n.  445,
attestante il possesso di competenze da parte  dei 
docenti  rispetto
alle materie oggetto del corso; 
    9. Dichiarazione, resa
ai sensi del decreto del Presidente 
della
Repubblica 28 dicembre 2000, 
n.  445,  con 
la  quale  l'impresa 
di
autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa  di
autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto
formativo; 
    10. Coordinate
bancarie dell'impresa. 
  Qualora in sede di  istruttoria 
della  rendicontazione,  l'importo
complessivo dei costi preventivati o anche uno solo dei
parametri  di
cui al comma 5 dell'art. 2 del presente decreto  venga 
superato,  il
piano dei costi verra' d'ufficio riparametrato sulla base
dei  limiti
massimi prefissati. Qualora, invece, dovesse risultare la
mancanza di
uno o piu' documenti 
giustificativi  delle  attivita' 
o  dei  costi
sostenuti, i soggetti che hanno presentato la rendicontazione
saranno
invitati per una sola volta ad integrare la documentazione  entro 
il
termine perentorio di quindici giorni,  decorsi 
infruttuosamente  il
quale  l'istruttoria  verra'  
conclusa   sulla   base  
della   solo
documentazione valida disponibile. 
  4. La Commissione
istituita ai sensi  dell'art.  5, 
comma  2,  del
decreto del Presidente 
della  Repubblica  29 
maggio  2009,  n.  83,
valutati gli esiti dell'attivita' istruttoria  sulle 
rendicontazioni
presentate, redige 
l'elenco  delle  imprese 
ammesse  al  contributo
medesimo e lo comunica 
alla  Direzione  generale 
per  il  trasporto
stradale e per l'intermodalita', per i  conseguenti 
adempimenti.  La
Commissione valuta 
anche  l'attivita'  di 
R.A.M.  S.p.A.,  al 
fine
dell'erogazione di quanto ad essa dovuto ai sensi  della 
Convenzione
di cui al comma 1. 
  5. L'importo erogato
alle imprese beneficiarie dei 
contributi  per
la formazione avverra', in ogni caso, nei limiti della capienza
delle
risorse  richiamate  all'art. 
1,  comma  1. 
Ove  al  termine 
delle
attivita' istruttorie, l'entita' delle risorse finanziarie
non  fosse
sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate
ammissibili
per la formazione, al fine di garantire il predetto limite
di  spesa,
il contributo da erogarsi sara' proporzionalmente ridotto  fra 
tutte
le imprese richiedenti. 
                               Art. 4 
            Verifiche, controlli e revoca dai
contributi 
  1. Il Ministero delle
infrastrutture e dei  trasporti  - 
Direzione
generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita'
si  riserva
la facolta' di 
verificare  il  corretto 
svolgimento  dei  corsi 
di
formazione,  durante  la 
loro  effettuazione  o 
al  termine,  e  di
controllare  
l'esatto   adempimento   dei  
costi   sostenuti    per
l'iniziativa, anche attraverso la verifica delle
registrazioni  delle
apparecchiature tachigrafiche del personale viaggiante in
formazione. 
  2. In caso di
accertamento  di  irregolarita' 
o  violazioni  della
vigente normativa o del presente decreto,  di 
mancata  effettuazione
del corso alla data e nella sede 
indicata  nel  calendario 
allegato
alla domanda, come eventualmente modificato  ai 
sensi  dell'art.  2,
comma 6, di una dichiarazione di presenza o frequenza  ai 
corsi  non
corrispondente al vero ovvero di constatazione di  una 
condotta  non
partecipativa degli 
iscritti,  la  Commissione 
istituita  ai  sensi
dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica  29
maggio 2009, n. 83, provvede ad escludere la domanda
dell'impresa  e,
ove il contributo fosse gia' stato erogato,  l'impresa 
sara'  tenuta
alla restituzione degli importi corrisposti e dei relativi
interessi,
ferma restando la denuncia 
all'Autorita'  Giudiziaria  per 
i  reati
eventualmente configurabili. 
  3. In caso di
presentazione  della  garanzia 
fideiussoria  di  cui
all'art. 3, comma 3, l'impresa e' tenuta a trasmettere alla
Direzione
generale per il trasporto stradale, almeno trenta giorni
prima  della
scadenza della garanzia stessa, le fatture quietanzate  corredate 
di
copia del bonifico dei versamenti effettuati a  favore 
dell'ente  di
formazione. In caso di mancato adempimento, la Direzione
Generale per
il trasporto stradale procede, senza indugio, con
l'escussione  della
garanzia, fatti salvi i 
diritti  di  regresso 
del  fideiussore  nei
confronti del debitore. 
  Il presente decreto,
vistato e registrato dai competenti Organi 
di
controllo ai sensi di legge, entra in  vigore 
il  giorno  successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 19 giugno 2014 
                                                   
Il Ministro: Lupi 
Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2014 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare
registro n. 1, foglio n. 3283 
                                                          
     Allegato 1 

  

 
  

G.U. n.208 dell’8.9.2014
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
DECRETO 7 luglio 2014 
Proroga dei termini previsti
dal decreto 19 giugno 2014 relativo alle
modalita' per l'erogazione
dei contributi a favore  delle  iniziative
per  la 
formazione  professionale  nel 
settore  dell'autotrasporto.
                  IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE 
                          
E DEI TRASPORTI 
                             
Decreta: 
                               Art. 1 
  Per le ragioni  di 
cui  alle  premesse 
il  termine  finale, 
gia'
previsto  al  15 
settembre  2014,  per 
presentare  le  domande  
di
ammissione ai contributi di cui all'art. 2, comma 3 del  decreto 
del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 giugno 2014, n.
283,
e' prorogato di trenta giorni. 
Sono  altresi'  prorogati 
di  trenta
giorni i termini di cui all'art. 1, comma 4,  all'art. 
3,  comma  3,
previsti per l'avvio e 
per  l'ultimazione  dei 
percorsi  formativi,
nonche' per l'invio della rendicontazione dei corsi. 
  Il presente decreto,
vistato e registrato dai competenti Organi 
di
controllo ai sensi di legge, entra in  vigore 
il  giorno  successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 7 luglio 2014 
 
                                                   
Il Ministro: Lupi